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Provvedimento del 9 maggio 2024 [10027521]

[doc. web n. 10027521]

Provvedimento del 9 maggio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 9 maggio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato in data 9 novembre 2023 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione:

a) di numero 36 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, contenenti notizie relative a video prodotti e pubblicati dallo stesso reclamante e incentrati sull’attività di allenamento dei XX;

b) dei termini “XX”, “XX”, “tiktok”, “prima”, “prima dopo”, “before”, “before surgery”, “XX training”, “XX exercise” e “XX surgery” dalle funzioni di completamento automatico (c.d. Autocomplete) e di ricerche correlate effettuate in associazione al proprio nominativo;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

le richieste di rimozione preventivamente rivolte a Google LLC sono risultate infruttuose;

lo stesso interessato ha acquisito una certa notorietà nel 2020 attraverso la pubblicazione di video riguardanti l’allenamento dei XX che, tuttavia, ha successivamente provveduto a rimuovere dal proprio canale ufficiale TikTok in ragione della creazione di messaggi e commenti offensivi nei suoi confronti;

la persistente reperibilità attraverso Google dei predetti video e delle informazioni a questi legate ha determinato “significative conseguenze negative a livello professionale, comportando un ostacolo concreto e ingiustificato alla riqualificazione professionale dell’Interessato per via del fatto che i potenziali datori di lavoro, nel corso della loro attività di due diligence su internet, si imbattevano in informazioni che riguardavano una fase della sua vita che egli non intendeva più perseguire e che non rifletteva la sua attuale realtà professionale e personale”;

“l’Interessato non ricopre (e non ha mai ricoperto) un ruolo pubblico, non è un personaggio pubblico nel settore del fitness e della moda, e cerca attivamente di reinserirsi nel mondo del lavoro in un contesto diverso”;

la continua associazione alla sua precedente attività di content creator impediscono al reclamante di dissociarsi da un’immagine che non rappresenta più la sua identità;

VISTA la nota del 12 dicembre 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 22 dicembre 2023 con la quale il titolare del trattamento ha chiesto una proroga, accordata dall’Autorità, dei termini entro cui fornire le proprie osservazioni;

VISTA la nota del 9 gennaio 2024 con cui Google LLC ha comunicato che:

con riferimento agli URL nn. 6, 17 e 36 (secondo la numerazione indicata nell’elenco riportato nella prima e seconda pagina della propria memoria di risposta), di non risultare necessario alcun intervento, in quanto le relative pagine web non sono visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante;

con riferimento alle previsioni di ricerca automatiche asseritamente restituite dal servizio di Autocomplete per ricerche effettuate attraverso il nome del reclamante, di non poter prendere provvedimenti rispetto alle parole “prima dopo”, “before”, “before surgery”, “XX training”, “XX exercise” e “XX surgery”, in quanto le stesse non appaiono attualmente tra i suggerimenti di ricerca associati al nominativo dell’interessato;

con riferimento agli URL nn. 1-5, 7-16, 18-35 e alle previsioni di ricerca “XX”, “XX”, “tiktok” e “prima”, di non poter prendere provvedimenti, “ritenendo ancora sussistente un interesse pubblico alle notizie ivi contenute” in ragione sia della recente data di pubblicazione (tra il 2021 e il 2023) delle citate notizie, sia del ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica, “alla luce dell’esposizione mediatica e la notorietà ottenuta proprio grazie a dei contenuti pubblicati volontariamente dal reclamante”; 

la visualizzazione delle parole “XX”, “XX”, “tiktok” e “prima” tra le previsioni di ricerca in associazione al nominativo del reclamante “si deve all’azione di un software automatico che identifica i termini maggiormente cercati dagli utenti in un arco temporale determinato”;

alcuni degli articoli in esame, pubblicati da testate di rilievo internazionale, hanno natura giornalistica, confermando ulteriormente la sussistenza di un interesse pubblico alla notizia;

VISTA la nota del 16 gennaio 2024 con cui il legale del reclamante, nell’interesse di quest’ultimo, ha rappresentato:

l’opportunità di operare una necessaria distinzione tra notorietà temporanea e ruolo pubblico continuativo, sulla scorta della quale il reclamante non può essere considerato un personaggio pubblico in senso stretto, avendo ottenuto notorietà in uno specifico contesto amatoriale e limitato ad un periodo di poche settimane;

che i contenuti con cui il reclamante ha acquisito popolarità non erano stati prodotti per motivi professionali e che, successivamente, lo stesso ha provveduto a rimuoverli dalle piattaforme di condivisione che li avevano ospitati;

la fondatezza della richiesta di deindicizzazione in considerazione del fatto che, unitamente alla circostanza per cui le informazioni reperibili attraverso gli URL oggetto di reclamo arrecano danno nella ricerca di un impiego, vengono in rilievo le ulteriori circostanze che l’interessato non è una figura pubblica e che le predette informazioni non attengono alla vita professionale del reclamante, costituendo, inoltre, incitamento all’odio nei confronti dello stesso;

di non condividere la natura giornalistica attribuita da Google LLC ad alcuni dei contenuti contestati;

che in ogni caso il diritto all’oblio, oltre a potere essere invocato in relazione ad informazioni trattate in modo illecito, trova applicazione anche rispetto a quelle informazioni che, sebbene trattate lecitamente sin dall’origine, sono poi divenute obsolete e non più pertinenti; 

che, “visto il lungo lasso di tempo trascorso (circa 3 anni) è giusto interesse del Sig. XX non restare esposto in maniera indeterminata ai danni ulteriori che arreca al suo onore, alla sua professione e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione” delle notizie oggetto di reclamo;

di prendere atto che, a partire dal nominativo del reclamante, i termini “prima dopo”, “before”, “before surgery”, “XX training”, “XX exercise” e “XX surgery” non vengono restituiti dalla funzione di completamento automatico delle ricerche Google;

che, contrariamente a quanto sostenuto da Google LLC e come rilevabile attraverso lo Strumento di pianificazione delle parole chiave reso disponibile dalla Società, le parole “XX”, “XX”, “tiktok”, “prima” non rappresentano “la pedissequa riproduzione di termini di ricerca digitati dagli utenti di Google, ordinati in base alla loro popolarità e ricorrenza nelle ricerche”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC nel corso del procedimento e, in particolare, che:

con riguardo agli URL individuati con i nn. 6, 17 e 36 (secondo la numerazione indicata nell’elenco riportato nella prima e seconda pagina della propria memoria di risposta), i relativi contenuti non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante;

con riguardo alle previsioni di ricerca restituite dalle funzioni di Autocomplete e di ricerche correlate Google, i termini “prima dopo”, “before”, “before surgery”, “XX training”, “XX exercise” e “XX surgery” non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante;

RITENUTO pertanto che, relativamente agli URL e alle previsioni di ricerca sopra riportati, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

gli URL nn. 1-5, 7-16 e 18 rinviano ad articoli in lingua straniera, risalenti al 2021, che riguardano attività non più attuali e che fanno riferimento a contenuti destinati ad una specifica condivisione sulla piattaforma TikTok; contenuti che lo stesso reclamante dichiara di aver rimosso dal proprio profilo social, anche alla luce delle manifestazioni offensive ricevute e delle possibili conseguenze negative nei suoi confronti;

gli URL nn. 19-35 rinviano a profili social di terzi che riproducono i contenuti pubblicati antecedentemente dal reclamante e da questi rimossi;

i contenuti raggiungibili attraverso i citati URL non attengono all’odierna dimensione lavorativa e professionale del reclamante;

si tratta pertanto di contenuti rispetto ai quali non risulta sussistere un interesse pubblico alla loro conoscenza;

PREMESSO che, con riferimento alle funzioni di Autocomplete e di ricerche correlate rese da Google, il Garante ha già avuto modo di precisare che anche i risultati prodotti da queste funzioni di Google, seppure automatizzate, devono – se del caso – essere corretti dall’intervento del titolare (cfr. provv. n. 256 del 21 luglio 2022, doc. web n. 9812455; provv. n. 217 del 9 giugno 2022, doc. web n. 9789934; provv. n. 93 del 18 aprile 2019, doc. web n. 9123997; provv. n. 496 del 24 novembre 2016, doc. web n. 5905700);

RITENUTO che l’associazione tra il nominativo del reclamante e i termini  “XX”, “XX”, “tiktok” e “prima” resi disponibili attraverso le funzioni di Autocomplete e di ricerche correlate di Google risulta effettuata mediante l’utilizzo di parole rispondenti all’attività di creazione e pubblicazione di contenuti (allenamento XX) effettuata in passato dall’interessato; associazione che, allo stato, per le motivazioni precedentemente richiamate, non risulta sostenuta da ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo fondato con riferimento alla richiesta di deindicizzazione degli URL nn. 1-5, 7-16, 18-35 (secondo la numerazione indicata nell’elenco riportato nella prima e seconda pagina della propria memoria di risposta), nonché con riguardo alla richiesta di rimozione delle previsioni di ricerca, in associazione al nominativo del reclamante, dei termini “XX”, “XX”, “tiktok” e “prima” dalla funzione di Autocomplete e di ricerche correlate di Google;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC relativamente agli URL nn. 6, 17 e 36 (secondo la numerazione indicata nell’elenco riportato nella prima e seconda pagina della propria memoria di risposta) e alle previsioni di ricerca “prima dopo”, “before”, “before surgery”, “XX training”, “XX exercise” e “XX surgery” e, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL nn. 1-5, 7-16, 18-35 e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei termini “XX”, “XX”, “tiktok” e “prima” e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne l’eliminazione dalle previsioni di ricerca associate al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei