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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche - 24 aprile 2024 [10018219]

[doc. web n. 10018219]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche - 24 aprile 2024

Registro dei provvedimenti
n. 239 del 24 aprile 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 38, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 10 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 186, che prevede che “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria”;

VISTI i relativi decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2012 e del 16 settembre 2015 (che ha tenuto conto del provvedimento del Garante n. 515 del 21 novembre 2013, doc. web n. 2765110, recante le garanzie individuate dall’Autorità nell’ambito della verifica preliminare sul trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia delle entrate in tale contesto), applicabili, rispettivamente, agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d’imposta 2009 e 2010 e ai redditi dell’anno d’imposta 2011 in poi;

VISTO che il citato art. 10 del d.l. 87/2018 ha espressamente abrogato il menzionato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2015, prevedendo che le relative disposizioni cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;

VISTA la nota inviata dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 4 marzo 2024, con cui è stato trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che, nel sostituire quello del 16 settembre 2015, dà attuazione al citato art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/1973 e, nel tener conto del predetto provvedimento del Garante del 21 novembre 2013, stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d’imposta, a decorrere dal 2016, e reca in allegato la tabella A “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva” e la tabella B “Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza”;

VISTA la nota inviata dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 16 aprile 2024, con cui - in seguito ad alcune interlocuzioni informali avvenute con i rappresentanti dell’Agenzia delle entrate - è stata trasmessa una versione aggiornata della tabella A (spec. sezione “Sanità”, riquadri “medicinali e visite mediche” e “altro”), al fine di precisare quali siano le informazioni relative alle spese sanitarie utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito;

RILEVATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame:

- individua, per il tramite della tabella A ad esso allegata, le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione finanziaria e indica alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, la quale viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del bene o del servizio considerato, desunta dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale ovvero desunta da studi e analisi socio-economiche di settore (art. 1, commi 1, 2 e 3);

- prevede che le informazioni utilizzabili nell’ambito della sanità – in particolare, le spese sostenute dal contribuente per “medicinali e visite mediche” e “altro” – si identificano unicamente nei dati aggregati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, esposti in sede di dichiarazione dal contribuente (tabella A);

- indica, per il tramite della tabella B ad esso allegata, le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto (art. 1, comma 3);

- prevede che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese (art. 1, comma 4);

- stabilisce che, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e nella misura in cui tali informazioni non siano acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche tiene conto dell’ammontare individuato dall’ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta (art. 1, comma 5);

- prevede che le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in anagrafe tributaria o quando effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico e che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione (art. 2, commi 1 e 2);

- stabilisce, all’art. 3, che l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente;

dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall’indagine annuale dell’ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;

della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese;

- prevede in capo al contribuente, all’art. 4, la garanzia di produrre la prova contraria, attribuendo ad esso la facoltà di dimostrare, in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, che:

il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti;

CONSIDERATO il citato provvedimento del 21 novembre 2013, con il quale l’Autorità ha prescritto all’Agenzia delle entrate, in base al quadro normativo a suo tempo vigente, di adottare specifici accorgimenti e misure a garanzia dei contribuenti nell’ambito delle attività effettuate ai fini dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ciò, in considerazione dei connessi rischi elevati per i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, derivanti, soprattutto, dai trattamenti automatizzati e, in particolare, dalla profilazione dei contribuenti (fondata sui dati personali presenti in anagrafe tributaria, o comunque conosciuti dall´Agenzia, e sull’imputazione di altri elementi di carattere induttivo), nonché dalle rilevanti conseguenze poste in capo agli interessati con l’attribuzione in via presuntiva della ricostruzione sintetica del reddito, che impongono al titolare del trattamento di adottare, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace, nel caso in esame, i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e di esattezza (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e d), 22, 25 e 35 del Regolamento);

VISTE le garanzie in materia trattamento dei dati sulla salute in ambito fiscale stabilite nei decreti del 1° febbraio 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione, che disciplinano le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, su cui, con provvedimento n. 581 del 7 dicembre 2023, il Garante ha espresso parere favorevole (doc. web n. 9974159), attuativi, rispettivamente, dell’art. 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’art. 2, comma 6-quater, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con i quali è stata prevista la necessità che l’Agenzia delle entrate si astenga dall’acquisire informazioni in merito alla descrizione della prestazione effettuata e al codice fiscale dell’assistito;

VISTE le garanzie individuate dal Garante nel parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria, adottato dall’Autorità con provvedimento n. 454 del 22 dicembre 2021 (doc. web n. 9732234), in relazione all’utilizzo delle informazioni contenute nei file XML delle fatture elettroniche (spec. punti 2 e 3);

RITENUTO che, su tali basi, la versione in esame del menzionato schema di decreto risulti conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di dati, della logica utilizzata e delle conseguenze per gli interessati, riservandosi di verificare l’adeguatezza delle garanzie e delle misure che saranno adottate dall’Agenzia delle entrate in tale contesto, anche in esito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nel quadro di quanto già individuato dal Garante nei predetti provvedimenti;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Roma, 24 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei